Sono per legge tenuto a comunicare il mio stato clinico all’azienda?

DOMANDA
Buongiorno e complimenti per il lavoro svolto,
con la presente mail sono a chiedere se possibile un parere tecnico riguardo il rientro al lavoro per noi diabetici T1 non iscritti alle categorie protette e senza invalidità.

Ho letto che tra i vari punti del nuovo decreto vi è questa postilla:
“Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy”.
E a tal riguardo ho due domande:
– Non essendo inserito in alcuna categoria protetta sono per legge tenuto a comunicare il mio stato clinico all’azienda?
– Nel caso decidessi di consultare il mio medico di base ed il diabetologo e mi dicessero invece che posso tornare in sicurezza al lavoro, anche in questo caso sarei tenuto a comunicarlo all’azienda?

Grazie mille e buona giornata
RISPOSTA
Il datore è sempre responsabile della sicurezza sanitaria. Il medico di base stabilisce se le attuali condizioni di salute consentano il lavoro. Questo è l’equivoco.
 La sicurezza sul luogo di lavoro è un’altra cosa e di quella ha competenza il medico competente. Il medico curante non può conoscere il luogo di lavoro….
La figura del medico competente tutela il lavoro e la sicurezza sul luogo di lavoro. Non comunicare un dato al medico competente ne inficia la funzione. E ne vanifica l’obiettivo. Non comunicare o addirittura non sottoporsi a visita medica di controllo è una scelta del lavoratore, ma non lo tutela se il medico non conosce il suo stato di salute. Questa è la “sanzione”.  Non comunico una patologia pregressa. Chi ne risponde in caso di incidente o di infortunio? Non certo il datore, se ha osservato con diligenza gli obblighi sulla sicurezza.
Se l’azienda invita il prestatore a comunicare il suo stato di salute al medico competente, 
Io risponderei alla richiesta. Per diligenza e per correttezza. Ricordo che un rapporto di lavoro è un contratto, cioè un negozio giuridico che produce effetti su entrambe le parti. Ogni contraente deve comportarsi secondo diligenza e buona fede, prima e durante l’esecuzione del contratto.
Tra l’altro la comunicazione è coperta da obbligo di riservatezza
Cordialità

Avv. Umberto Pantanella