I rimedi avverso il verbale di accertamento dell’invalidità.

Nel processo di accertamento dell’invalidità civile (cecità e sordità, l’handicap e la disabilità) sono previste due diverse forme di tutela:

• giudiziaria, relativa alla fase sanitaria;

• amministrativa, relativa alla fase di concessione delle provvidenze economiche.

IL RICORSO GIURISDIZIONALE.

Contro il giudizio sanitario della Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità è possibile promuovere un ricorso giurisdizionale entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario.

Il termine è perentorio: una volta decaduto sarà possibile solo presentare una nuova domanda amministrativa.

Va ricordato che il termine decorre dalla data di ricezione del verbale inviato dall’INPS alla residenza dell’interessato ovvero al domicilio dichiarato all’atto della presentazione della domanda in via telematica.

Dal 1° gennaio 2012, con l’obiettivo di raggiungere un accordo in via conciliativa senza arrivare al giudizio, la legge ha stabilito che in tutti i giudizi per l’invalidità civile, cecità e sordità, l’handicap e la disabilità è obbligatorio l’accertamento tecnico preventivo, in sigla ATP.

Invero l’art. 445 bis del Codice di Procedura Civile (articolo aggiunto dal numero 1) della lettera b) del comma 1 dell’art. 38, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, coordinato con L. di conversione 15 luglio 2011, n. 111, dispone:

“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l’attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere”

La richiesta di accertamento tecnico preventivo (ATP) va fatta dal cittadino che intende impugnare un verbale sanitario, prima di dare inizio al contenzioso giudiziale.

In questo caso la richiesta di ATP è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la quale non può proseguire.

La competenza per materia per il contenzioso giudiziario è fissata dall’art. 444 del Codice di Procedura Civile:

“Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell’articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l’attore”; e dall’art. 442  c.p.c., in esso richiamato:

“Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall’applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo” (cioè DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO).

L’accertamento viene affidato dal giudice (Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro) ad un consulente tecnico d’ufficio (CTU), che viene assistito nelle operazioni peritali da un medico legale dell’Inps.

Una volta terminata la consulenza tecnica, il giudice fissa un termine perentorio (non superiore a 30 giorni) entro il quale le parti devono dichiarare se intendono contestare o meno le conclusioni del consulente.

In assenza di contestazioni, il giudice predispone il decreto di omologazione dell’accertamento, che non è più impugnabile né modificabile.

Se invece una delle parti dichiara di voler contestare le conclusioni del CTU, si apre il giudizio con il deposito del ricorso introduttivo nel quale, a pena di inammissibilità, vanno indicati i motivi della contestazione.

IL RICORSO AMMINISTRATIVO.

Il ricorso amministrativo è invece ammesso esclusivamente contro provvedimenti di rigetto o di revoca dei benefici economici che attengono a requisiti non sanitari, quali il reddito, la cittadinanza, la residenza. Contro il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari, infatti, è possibile presentare unicamente ricorso in via giudiziaria.

A partire dal 21 febbraio 2011, la presentazione dei ricorsi amministrativi deve avvenire esclusivamente per via telematica:

• direttamente dal cittadino, se in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto, utilizzando l’apposita procedura “Ricorsi On Line” disponibile nell’Area Servizi del portale;

• tramite gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto, attraverso i servizi telematici Inps a loro dedicati.

 

(fonte https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=46045)

 

Umberto Pantanella