Come posso rinnovare la patente all’ACI (dopo averla rinnovata per anni presso una CML)?

D:                  Avvocato Pantanella buon giorno,

Le scrivo per il cortese tramite della gentile Sig.ra D’Onofrio che ringrazio, e le formulo la mia richiesta di parere avente ad oggetto la tematica della patente di guida. Mi permetta di farle questa prodromica premessa atta a farle meglio comprendere la questione. Sono un uomo di 46 anni diabetico (tipo 1) dall’età di 10 anni. Ringraziando Dio e me stesso per la gestione del diabete, la malattia non mi ha mai creato alcun problema e non ho alcuna complicanza legata al diabete ne’ altre patologie di sorta. Guido la moto da quando ho 16 anni (patente A) e l’auto da quando ne ho 18 (patente B).
Sin dal conseguimento della mia patente 88/89, ho sempre rinnovato quest’ultima presso la CML DI ROMA.
Come lei immagino ricorderà in quegli anni 80/90, la patente veniva rilasciata al Massimo per una validità di 2 anni, dopodiché (cambiata grazie a Dio la Legge) ho sempre ottenuto il rinnovo quinquennale, ma sempre per la CML DI Roma dovevo passare.
Complice il fatto che come Funzionario del Ministero Affari Esteri ho vissuto molti anni all’estero, non ho seguito (diciamo così) il mutare della legislazione di riferimento e sconoscevo il fatto che  che dal 2001 il rinnovo patente può essere ottenuto per il semplice tramite del medico monocratico di un ACI ad esempio, sulla scorta del certificato medico specialistico (diabetologo) che attesti il buon controllo ai fini della guida e l’assenza di altre patologie e complicanze.
Vengo al punto. Da ultimo nonostante le ripeto ho presentato un certificato medico del mio diabetologo che attestava il buon controllo, l’assenza totale di complicanze e dunque proponeva il rinnovo (come e’ sempre stato quinquennale) il medico Cml senza volermi dare alcuna spiegazione e “chiosando “ che se ne fregava letteralmente di quanto proposto dal mio specialista ha deciso di darmi un rinnovo triennale, e dopo le mie contestuali, ma garbate proteste, cacciandomi dalla stanza mi ha ridotto ad un anno la validità della stessa dicendo che noi diabetici siano come i drogati e gli alcolisti.
Ora, a parte i profili di responsabilità penale del medico folle che ho incontrato che denuncerò alla autorità giudiziaria, volevo chiederle come faccio a far si che la mia pratica di patente che da quasi trent’anni e’ lì in commissione, sia “sbloccata “ telematicamente alla motorizzazione civile?
In base a quale esatta legge e circolare applicativa posso pretendere di esercitare il mio diritto di uscire dall’obbligo di passare a visita alla Cml e pretendere che la mia patente venga rinnovata dal medico monocratico?
Ringraziandola per l’attenzione accordata, voglia gradire, Avvocato, i miei migliori saluti.

A. M.

R:       Gentile Dr. M.

la norma di riferimento che regola il rilascio o il rinnovo della patente di guida per i soggetti affetti da diabete è l’art. 119 del codice della strada.

A seguito della novella del Codice, non è più obbligatorio passare la vista medica presso la Commissione Medica Locale, ma è necessario che l’accertamento dei requisiti sia effettuato da “medici specialisti nell’area della diabetologia e malattie del ricambio dell’unità sanitaria locale che indicheranno l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida”. (Art. 119- 2.bis).

Dunque nella attuale vigenza normativa l’accertamento sanitario effettuato della Commissione Medica rappresenta l’eccezione alla regola, e dunque secondo il comma 4 dell’art. 119 c.d.s.: “L’accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:

a) dei mutilati e minorati fisici.

b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;

c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;

d) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida.

d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica e’ integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell’espressione del giudizio finale.

Il 5 comma dell’art. 119 c.d.s. prevede che i provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l’interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. E’ onere dell’interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi.

Quindi il conducente che, dopo una visita in Commissione medica locale, non condivide il giudizio emesso può effettuare, a sua richiesta ed a sue spese, una nuova visita medica presso un’unità sanitaria territoriale di Rfi (Rete ferroviaria italiana).

Se la valutazione dell’unità sanitaria territoriale di Rfi è più favorevole il conducente può presentare la nuova certificazione medica all’Ufficio motorizzazione civile per il riesame e l’eventuale modifica o annullamento del provvedimento emesso sulla base della precedente certificazione: sospensione o revoca della patente per inidoneità alla guida, riduzione del termine di validità, declassamento, prescrizioni di adattamenti per il veicolo.

La nuova certificazione medica più favorevole rilasciata da Rfi deve essere presentata all’Ufficio motorizzazione civile entro il termine massimo di 120 giorni dal ritiro del certificato medico della Commissione medica locale.

In via alternativa, si può proporre ricorso giurisdizionale al Tar (Tribunale amministrativo regionale) entro 60 giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, contro il provvedimento (sospensione o revoca della patente per inidoneità alla guida, riduzione del termine di validità, declassamento, prescrizioni di adattamenti per il veicolo) emesso dall’Ufficio motorizzazione civile sulla base della certificazione della Commissione medica locale.

Cordiali saluti

Avv. Umberto Pantanella

 

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