Revisione patente

Domanda:

Buongiorno,

cortesemente avrei bisogno di alcune risposte sulle competenze del medico del lavoro questo perchè ,dopo la visita aziendale (aprile 2017 ), il medico della mia azienda  mi ha segnalato (29 agosto 2017) per la revisione della patente in quanto comunicava che: “sottoposto a visita medico-legale riscontrata presenza di patologie che potrebbero risultare di pregiudizio alla idoneità alla guida”.
Ora le chiedo:

  1. poteva /doveva il medico comunicare la mia situazione alla motorizzazione?
  2. la mia mansione nella azienda è di impiegato  e non di autista
  3. in quanto diabetico la patente è stata sempre rinnovata presso la Asl di competenza dal 1992

in attesa di vs comunicazionivi saluto cordialmente

V. P.

 

Risposta:

Il compito e la funzione principale del c.d. medico competente (o medico del lavoro, secondo la vecchia dizione) è la sorveglianza sanitaria dei dipendenti, e consiste sostanzialmente negli accertamenti preventivi e periodici finalizzati ad accertare l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica.
La normativa ha subito nel corso degli anni importanti modifiche ed integrazioni, passando, da ultimo, dalla L. 626/1994 al D.lgs 81/2008 e tende principalmente a garantire la sicurezza e la salute del lavoratore nei luoghi di lavoro.
Tuttavia è bene precisare che il diritto alla salute, costituzionalmente garantito dall’art. 32 della Costituzione, non attiene solo alla sfera individuale della persona, ma ha anche una finalità collettiva.
Sulla base di tale presupposto, e ferma restando la specifica competenza in materia di sicurezza sul lavoro, il compito del medico competente non si ferma però al mero giudizio di idoneità al lavoro.
Se è pur vero che – sulla base delle risultanze delle visite mediche, egli è chiamato ad esprimersi con giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni: c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente, sempre riferite alle mansioni svolte in concreto dal dipendente, a parte la sua funzione specifica, il medico del lavoro rientra – estensivamente – anche tra i soggetti di cui all’art 119 comma 2 del Codice della Strada.
E dunque, pur essendo la mansione (impiegato) diversa da quella di autista, nello specifico, in combinato disposto con l’art. 128 comma 1 – quinquies del C.d..S. i medici del lavoro segnalano il caso alla Motorizzazione per la procedura di revisione quando “….. anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l’idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente”
Nel caso specifico, durante la visita medico-legale, e dagli esiti della stessa, il medico del lavoro ha dichiarato “…la presenza di patologie che potrebbero risultare di pregiudizio alla idoneità alla guida“. Ed ha inviato la pratica alla Motorizzazione per il giudizio di revisione.

 

Domanda:

la ringrazio per le risposte, e se non sono di disturbo le vorrei chiedere un ultima delucidazione: senza avermi visitato e senza avermi chiesto se avevo la patente ha agito in termini di legge?

grazie e di nuovo saluti

 

Risposta:

A stretto rigore letterale della norma (….i medici del lavoro segnalano il caso alla Motorizzazione per la procedura di revisione quando “….. anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l’idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente”) non viene esplicitato se il medico sia tenuto ad una “nuova visita”.
La visita aziendale da Lei riferita è quella dell’aprile 2017 e la segnalazione è dell’agosto 2017.
È ragionevole ritenere, da quanto da Lei esposto, che i dati relativi al possesso della Sua patente fossero già noti al medico del lavoro, anche se attinti, per esempio, da una sua scheda personale.
Non ritengo plausibile alcun altra spiegazione e non mi pare che la segnalazione del medico sia contra legem.

Cordialità

 

 

Ufficio Legale Portale Diabete