Assegno ordinario di invalidità e pensione di vecchiaia anticipata per invalidità

Domanda:

Egregio Dott.  Avv.  Umberto Pantanella,

ho visto che lei ha già risposto ad un quesito più o meno di questo tipo vorrei comunque esporle il mio problema, in quanto la mia esperienza di informazioni all’INPS non è stata soddisfacente, credo di essere inciampato in un funzionario non troppo competente.
Sono titolare dal 1 febbraio 2017 di un assegno ordinario di invalidità (assegno per il quale ho optato,  in alternativa, dopo un mese di trascorso in trattamento speciale edile, per successiva  chiusura dell’azienda a completamento dell’iter di concordato preventivo). La Commissione Medica mi ha assegnato una invalidità all’80%,  infermità non più revisionabile DM 02/08/2007 No, revisione No. Vista l’età il tipo di lavoro e la crisi occupazionale non lavoro più.
Chiedo se devo sottopormi a visita medica ogni tre anni per il rinnovo. Chiedo se posso, col requisito maturato di 39 anni di contributi, unitamente a 62 anni 7 mesi, a marzo del 2018 fare domanda per pensione di vecchiaia anticipata o se, come riferitomi dal funzionario dell’INPS, devo attendere la scadenza dei primi tre anni di assegno ordinario e poi fare domanda di pensionamento o di rinnovo assegno o per sicurezza entrambi  (previo nuovo accertamento medico legale).
Ps. pensavo di far richiesta di pensionamento verso Gennaio 2018.

Ringrazio sentitamente.

D.G.

Risposta:

L’assegno ordinario di invalidità ha validità triennale ed il beneficiario può chiedere il rinnovo prima della data di scadenza.
Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente, salvo le facoltà di revisione.
Da quanto riferito, il Suo verbale relativo all’accertamento dell’invalidità Le ha riconosciuto una invalidità all’80%, ma non a causa di  infermità non più revisionabile (occorre ricordare che sempre secondo quanto da Lei riferito, NON è stato applicato al Suo caso il Decreto ministeriale – Ministero dell’economia e delle finanze, 2 agosto 2007, il quale prevede appunto nella intitolazione la “Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.”)
Dunque, riteniamo che Lei debba sottoporsi a visita medica per il rinnovo.
D’altro canto sarebbe consigliabile, proprio in ragione della validità triennale dell’assegno di invalidità.
Quanto alla pensione, la legge stabilisce che al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l’assegno ordinario di invalidità viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia, ma a seguito di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Civ. SS. UU. 9492/2004) la trasformazione può avvenire solo per ottenere le prestazioni di vecchiaia. Ora,  secondo la Circolare INPS n. 104/2015 non può essere accolta la domanda di prestazione finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia titolare di assegno ordinario di invalidità ed a nostro parere corretto appare il suggerimento del funzionario INPS, essendo appunto incompatibile la prestazione in corso dell’assegno con la domanda di pensione anticipata di vecchiaia.
Tuttavia, e questo vale per il 2017, l’età per la trasformazione in pensione di vecchiaia  può essere anticipata, per i soli lavoratori dipendenti del settore privato, anche all’età di 60 anni e 7 mesi e a 55 anni e 7 mesi per le donne (più 12 mesi di “finestra mobile”) portatori o portatrici di una invalidità pari o superiore all’80% in virtù dell’articolo 1, comma 8 del Dlgs 503/1992, come nel Suo caso.
Quanto infine alle Sue ipotesi di calcolo, e pur in presenza di una futura domanda di pensione anticipata di vecchiaia per invalidità da inoltrare nel 2018, è opportuno evidenziare che, di anno in anno, per effetto della c.d. Legge Fornero, le soglie per accedere all’età pensionabile, variano in modo automatico. Ed, attesa la peculiarità del Suo caso, del computo degli anni di anzianità e di contribuzione e della vigenza della corresponsione dell’assegno ordinario di invalidità per un corretto calcolo delle opzioni a Lei più congeniali, è consigliabile un consulto ulteriore con un Consulente del Lavoro di fiducia o presso un CAF, in modo da poter acquisire un calcolo esatto, partendo dall’estratto conto contributivo INPS  (contenente i versamenti da lavoro,  i contributi figurativi e da riscatto, suddivisi in base alla gestione alla quale il lavoratore risulta iscritto.

Cordiali saluti.

 

 

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