Il minore dichiarato invalido (ai fini della indennità di frequenza) può svolgere attività sportiva agonistica?

Come sappiamo, l’indennità di frequenza è la prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età e dipende anche dal reddito, le cui soglie sono previste annualmente dalla legge. Sappiamo però che presuppone necessariamente la dichiarazione di invalidità, cioè che il minore sia stato dichiarato con “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età”.

Il giudizio di invalidità finalizzato all’acquisizione del beneficio dall’indennità di frequenza è incompatibile con l’attività sportiva agonistica?

A mente dell’art. 8 comma 1 della Legge 16 marzo 1987, n. 115, (Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito) “La malattia diabetica priva di complicanze invalidanti non costituisce motivo ostativo al rilascio del certificato di idoneità fisica per la iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado, per lo svolgimento di attività sportive a carattere non agonistico ….

Pur tuttavia, il secondo comma dell’art. 8 risolve il quesito, quando prevede che:

“Il certificato di idoneità fisica per lo svolgimento di attività sportive agonistiche viene rilasciato previa presentazione di una certificazione del medico diabetologo curante o del medico responsabile dei servizi di cui all’articolo 5, attestante lo stato di malattia diabetica compensata nonché la condizione ottimale di autocontrollo e di terapia da parte del soggetto diabetico”.

Ed anche ciò potrebbe comportare difficoltà interpretative, atteso che – se dovessimo usare un’interpretazione rigorosa e perciò restrittiva – lo stato di malattia diabetica compensata dovrebbe confliggere con la nozione di “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età” e dunque con l’invalidità finalizzata alla frequenza.

Conforta, invece, (e risolve in senso positivo per il minore diabetico) la circostanza che le due procedure, (richiesta dell’indennità di frequenza previa dichiarazione di invalidità, da un lato, e richiesta della certificazione medica per lo svolgimento di attività sportive agonistiche, dall’altro) sono due procedure distinte.

Molti genitori, nel timore che il proprio figlio diabetico non ottenga la certificazione medica per la pratica sportiva agonistica, non dichiarano alla Medicina dello Sport che il minore usufruisce di indennità di frequenza (e l’invalidità, ad essa sottesa) non sapendo che ai fini della pratica sportiva è necessaria solo la certificazione del medico diabetologo curante attestante lo stato di malattia diabetica compensata, la condizione ottimale di autocontrollo e la terapia seguita da parte del soggetto diabetico.

È opportuno infine ricordare che la somministrazione di insulina ai soli fini terapeutici è consentita e giustificata, non ravvisandosi in questo caso particolare alcuna ipotesi di doping, come previsto dalla Legge 376/2000 (“Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”), secondo cui “costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”.

 

Umberto Pantanella