Il minore diabetico a scuola, l’accesso, e la somministrazione di insulina e glucagone

La legge tutela l’inserimento del minore nell’ambiente scolastico, sin dalla scuola di infanzia, anche del minore diabetico.

“La scuola è aperta a tutti.

L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.” (Art. 34, 1 e 2 comma Costituzione).

Il diritto del bambino, di ogni bambino, di frequentare regolarmente la scuola, nel caso di bambino diabetico è ulteriormente tutelato dall’art. 8 della legge 16.3.1987 n. 115 secondo cui “la malattia diabetica priva di complicanze invalidanti non costituisce motivo ostativo al rilascio del certificato di idoneità fisica per l’iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado”.

Prima di esaminare i doveri di vigilanza, occorre stabilire chi (e come) abbia il dovere di prestare intervento (e questo tipo particolare) di soccorso all’interno della scuola.

E’ compito del Dirigente Scolastico assicurare che il personale scolastico, nel caso di ipoglicemia o iperglicemia grave durante l’orario di lezione, sia capace di intervenire.

Dal momento in cui si entra a scuola o in asilo, gli alunni si considerano interamente affidati alle istituzioni scolastiche nella loro interezza e la scuola, al bisogno, ha l’obbligo di prestare immediatamente il primo soccorso.

Detto obbligo discende dal principio generale dell’obbligo di vigilanza, previsto dal Codice Civile in tema di responsabilità civile, non solo per il danno che l’alunno provoca a terzi, ma anche per quello cagionato all’alunno stesso, equiparando la figura del genitore e quella del precettore.

Si configurano una serie di responsabilità in caso di danni derivanti dalla mancata osservanza dell’obbligo di vigilanza, cui il precettore è tenuto.

E’ dovere del genitore esercente la potestà dotare la scuola di tutte le necessarie informazioni idonee a scongiurare un evento dannoso (e quindi informare della patologia del minore, del suo piano terapeutico e delle basilari nozioni sui mezzi idonei per affrontare un evento potenzialmente dannoso, quale è una crisi ipoglicemica grave).

Per converso, l’obbligo di intervenire per evitare le conseguenze dannose di una crisi di ipoglicemia, risponde in ogni caso al criterio della normale diligenza.

Sul piano sanitario, il Dirigente Scolastico ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 81/08, (Obblighi del datore di lavoro) di nominare in numero sufficiente le figure sensibili addette alle emergenze ed al primo soccorso e di formarle, ai sensi dell’art. 15 dello stesso decreto, sia per le situazioni generali che per quelle particolari (come ad esempio una crisi ipoglicemica grave).

Da tempo, e sin dalla sentenza del 3.11.2001 n. 39087 della della Corte di Cassazione, l’uso degli apparecchi per autodiagnostica rapida (come il glucometro) non è riservata a figure professionalmente qualificate, mentre la somministrazione, o l’iniezione di un farmaco è riservata al personale infermieristico su prescrizione medica e di conseguenza, non essendoci abilitazione, il personale scolastico addetto al pronto soccorso non è abilitato a fare le iniezioni nè a somministrare un farmaco di propria iniziativa.

Va subito chiarito che il caso di ipoglicemica grave è ormai ben delineato in ambito medico, e la somministrazione del glucagone (presidio salvavita) è definita in un protocollo operativo.

Tuttavia, da tempo, e pur in assenza di una obbligatoria prescrizione di legge, i medici ritengono che il glucagone, in quanto fornito in kit di facile preparazione e somministrazione, possa essere iniettato anche da personale non in possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario.

Non è, però, un obbligo.

Il silenzio normativo permane.

Il Piano sulla Malattia Diabetica, approvato il 6 dicembre 2012 nella conferenza Stato – Regioni, in cui le Raccomandazioni del 25 novembre 2005 dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, d’intesa con il Ministero della Salute, sono state ritenute incapaci di regolamentare tutte le possibili situazioni, legate alle malattie croniche come il diabete, che potrebbero verificarsi durante l’orario scolastico, non ha riempito il vuoto normativo.

E dunque rimane (purtroppo, ed allo stato) solo l’obbligo di primo soccorso, ma non quello di iniettare il glucagone.

In caso di ipoglicemia grave ed in mancanza di personale disponibile, vi è l’obbligo di avvertire immediatamente il Pronto Soccorso e richiederne il tempestivo intervento.

In ogni caso, la “mancanza” di personale in grado di far fronte ad una emergenza di ipoglicemia grave, non può in nessun caso impedire o discriminare il diritto (dovere) del bambino diabetico all’inserimento ed alla permanenza a scuola.

Umberto Pantanella