Diritto al sensore

D:

Buonasera Avvocato, 
Ho appena appreso la notizia, tramite un gruppo di Facebook che ha dato la Sua  disponibilità per informazioni legali per un problema che mi sta molto a cuore. Il diabete.
Mi presento sono M. la mamma di T. 4 anni e diabetico da 2. 
Il motivo per cui Le scrivo è questo: 
Stiamo valutando l’ipotesi, insieme alla diabetologa, di mettere il microinfusore a T.. Fin qui nessun problema… unica pecca della nostra asl (precisamente asl 7) è che non vengono passati i sensori per il monitoraggio continuo della glicemia.. di cui T. necessiterebbe. 
La dottoressa sa già che sarà un NO da parte della asl nonostante la sua relazione che spiegherebbe tale necessità. 
La domanda che ora Le rivolgo è questa:
nel caso la asl si rifiutasse di passare i sensori a T, nonostante la richiesta, accompagnata dalla relazione, della diabetologa… è possibile intraprendere un azione legale? 
Nel caso fosse possibile, quale probabilità  abbiamo di “vincere”?  
In attesa di un suo riscontro, Le porgo i nostri saluti. 
M.

 

R:

Gentile Sig.ra M.in linea del tutto teorica, nel caso in cui la ASL rifiutasse di fornire Suo figlio di sensore, vi sarebbero gli estremi per un’azione giudiziale. Tuttavia, ed in questo senso ho parlato di linea teorica, occorrerebbe però che il diniego della ASL fosse considerato dal Giudice una violazione del diritto alla salute, secondo l’art. 32 della Costituzione ed in contrasto con l’art. 3 della Legge 16/03/1987 Legge 115 che recita:“Al fine di migliorare le modalità di diagnosi e cura le regioni, tramite le unità sanitarie locali, provvedono a fornire gratuitamente ai cittadini diabetici, oltre ai presidi diagnostici e terapeutici, di cui al decreto del Ministro della sanità dell’ 8 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1982, n° 46, anche altri eventuali presidi sanitari ritenuti idonei, allorquando vi sia una specifica prescrizione e sia garantito il diretto controllo dei servizi di diabetologia”.
Ora, anche se la norma ha carattere nazionale, in linea pratica, il Servizio Sanitario Nazionale è demandato interamente alle Regioni, che “nell’ambito dei rispettivi piani sanitari e dei limiti finanziari indicati dal fondo sanitario nazionale, predispongono progetti obiettivo, azioni programmate ed altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia del diabete mellito, considerata di alto interesse sociale. Personalmente, ritengo che purtroppo il limite legislativo sia dettato proprio dall’autonomia gestionale e dalle scarse risorse regionali e delle AASSLL, ma una ragione di diritto c’è, e sarebbe possibile farla valere in giudizio, sempre ammesso, ma non concesso, che il Giudice non ritenga preminenti i criteri di spesa rispetto a quelli della salute.

Non sono però in grado di avanzare pronostici sull’esito di una controversia giudiziaria così delicata, ove eventualmente proposta.

Spero di esserLe stato utile e la saluto cordialmente

Avv. Umberto Pantanella