Assegno ordinario d’invalidità, pensione di vecchiaia

D:

Gent. mo Avvocato Pantanella,

seguo con interesse il gruppo Portale Diabete su FB e apprezzo molto le sue risposte ai quesiti dei membri del gruppo stesso.
Ora le chiedo per cortesia di aiutarmi nella risoluzione di miei dubbi !!!
Mi chiamo E. L., nato il … e risiedo a…
Nel 2005 a seguito di un intervento chirurgico mi veniva riscontrata un anomala glicemia a digiuno. Dopo accertamenti vari e all’ età di 38 anni venne fuori che avevo un Diabete tipo 1 auto immune. Ho cominciato con la terapia orale, poi solo basale e ora sono alla multiniettiva con basale la sera e tre rapide ai pasti. Soffro spesso di ipoglicemie, vorrei avere un microinfusore o un apparecchio Omnipod ma la regione … risponde negativamente e non passa a nessuno questi tipo di apparecchi.
Nel maggio 2008 ho fatto domanda di aggravamento dell’invalidità civile che è passata dal 46% che avevo in precedenza al 100%. Inoltre ai fini della legge 104 sono in situazione di malattia permanente, quindi un gradino sotto alla gravità permanente che permette i benefici dei permessi ecc ecc. Sono assunto presso una grande industria privata come impiegato con contratto a tempo indeterminato con la legge 68 dal 2002. Proprio a seguito della mia patologia e anche di altre annesse che non sto a specificare nell’anno 2011 (settembre) ho fatto domanda alla mia azienda per avere una riduzione d’orario che è stata accettata e quindi il mio contratto ora è a tempo indeterminato part time di 5 ore giornaliere. Sono titolare da Maggio 2008 di assegno ordinario di invalidità per lavoratori dipendenti a carico dell’Inps di 541,00 euro mensili e che viste le patologie di cui soffro é stato considerato definitivo e non passibile di revisione ogni tre anni.
Ho letto l’articolo di “La legge per tutti” del 05/10 su Portale Diabete e quindi la domanda che pongo è la seguente:
1) Quando potrò andare in pensione? O posso già andarci con un anticipo sui tempi ?
2) Se in anticipo avrò una decurtazione ?
3) A quanto ammonterebbe la mia pensione?
4) Che fine farebbe l’assegno ordinario di invalidità che ora percepisco?

Spero di non averla tediata molto con questa mia esposizione ma volevo darle un quadro preciso della situazione in modo da farle avere tutti i dati su cui riflettere per rispondermi.
Purtroppo si sentono molti pareri, a volte contrastanti e non al passo con le leggi e quindi non ci sto capendo più niente e alla fine mi sono convinto a scriverle.
Se vuole e se le serve posso mandarle un estratto contributivo che posso facilmente scaricare dal sito internet Inps tramite accesso con PIN

Spero di ricevere una sua gradita risposta ed intanto cordialmente la saluto.

E. L.

 

 

R:

Gentile Sig. E.L.

Lei gode dell’assegno ordinario di invalidità, il cui beneficio Le verrà erogato sino al compimento dell’età pensionabile.

L’assegno, a totale carico dell’INPS è nel Suo caso (già) ridotto in quanto Lei è lavoratore dipendente. L’assegno ordinario è infatti compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa ma è incompatibile con una indennità di disoccupazione, poiché presuppone appunto l’attività lavorativa. Per lo stesso motivo, invero,  l’assegno ordinario di invalidità, al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisitiviene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.

Dunque, per rispondere al Suo quarto quesito, con la messa in quiescenza e quindi con il raggiungimento dell’età pensionabile, la provvidenza “non si perde” ma viene trasformata in pensione, ed ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Per rispondere al Suo primo quesito, quanto all’ipotesi di pensione anticipata e considerando la  Sua invalidità con percentuale superiore al 74%, va precisato che a partire dalla data di riconoscimento dell’infermità, Lei ha diritto a fruire, ogni anno di 2 mesi di contributi figurativi, per cui ai suoi anni di contributi già versati dovranno sommarsi quelli figurativi, cioè una sorta di  bonus (maggiorazione contributiva) pari a due mesi per ogni anno lavorato nel limite massimo di 5 anni.

I parametri contributivi richiesti per la Pensione Anticipata sono nel 2015, per gli uomini, pari a 42 anni e 6 mesi, ed i parametri variano in funzione ai requisiti contributivi maturati.

In quanto titolare di Assegno Ordinario d’Invalidità a carico del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (Categoria IO), Lei potrà richiedere in anticipo la trasformazione dell’Assegno in Pensione di Vecchiaiae dunque andare in pensione al compimento dei 60 anni.

Tale disposizione è stata introdotta dalla cosiddetta “Legge Amato” (art 1 del D. Lgs 503/92 convertito in legge 218/92), la quale, pur avendo innalzato l’età pensionabile a 65 anni per l’uomo e 60 per la donna, ha previsto una riduzione dei requisiti per la pensione di vecchiaia per chi ha invalidità riconosciuta dall’INPS pari o superiore all’80% che, – se lavoratore dipendente – ha la possibilità di anticipare la Pensione di Vecchiaia.

Infatti, per chi abbia un’invalidità riconosciuta superiore all’80%, al compimento del sessantesimo anno d’età, per gli uomini, o ai 55 anni di età, per le donne, previa cessazione dell’attività lavorativa è possibile andare in pensione anticipatamente (rispetto all’ordinario Trattamento di Vecchiaia che per gli uomini, nel 2015 è  di 66 anni e 3 mesi).

Va aggiunto che la riforma pensionistica Monti-Fornero che pure non ha toccato questa norma, ha però stabilito che per usufruire del trattamento pensionistico, ancorché anticipato, si devono applicare i 12 mesi (finestra mobile) dalla data di maturazione dei requisiti oltre agli ordinari incrementi legati alla aspettativa di vita. E dunque l’erogazione della pensione slitterà nel tempo.

Ritengo che Lei non subirà, comunque, penalizzazioni, poiché le disposizioni della Riforma, in merito alla riduzione percentuale del trattamento per collocamento a riposo con età inferiore a 62 anni, si applicano solo a chi fruisce della pensione anticipata. Nella Sua ipotesi, l’anticipo riguarderebbe il trattamento di vecchiaia, e non quello di anzianità, e non è menzionato nella normativa inerente alla penalizzazione.

Quanto infine al quesito numero 3, circa l’ammontare della sua pensione, non è possibile allo stato una sua quantificazione, poiché il dato necessita di molti elementi. Le consiglio se può di recarsi presso l’INPS oppure fare un’ipotesi di calcolo attraverso le Sue credenziali personali di accesso all’Ente, ovvero dal Consulente di Lavoro di Sua fiducia.

Spero di esserle stato utile e La saluto

Avv. Umberto Pantanella

 

D:

Grazie avvocato

Avevo letto su quell’ articolo della legge per tutti che era possibile andare in pensione con 20 anni di contributi … Per quello mi erano venuti i dubbi … E vera questa cosa ?

 

R:

L’articolo cui Lei fa menzione  è all’indirizzo http://www.laleggepertutti.it/98184_anticipo-della-pensione-sino-a-10-anni-per-invalidita
Confermo. Rimane però il consiglio di fare una ricerca personalizzata alla luce della Sua posizione presso l’INPS. 
Cordiali saluti.

Avv. Umberto Pantanella

 

D:

Forse quell’articolo si riferisce alla pensione di inabilità??

 

R:

Più esattamente di “Requisito contributivo per la pensione di vecchiaia anticipata”.