Lavoro fragile, quarantena e malattia

Quarantena per Covid 19, lavoratori con riconoscimento di handicap grave o fragili e malattia per Covid 19, nella legislazione emergenziale dall’inizio della pandemia, Decreto “Cura Italia”(D.L. n. 18/2020) al Decreto “Sostegni (D. L. n. 41/2021).

A beneficio di coloro che abbiano perplessità sul punto o che ricevano notizie contraddittorie dai propri datori o dai propri medici, si segnala che la normativa vigente ed aggiornata è disponibile anche nella forma più agile delle FAQ sul sito istituzionale dell’INPS o del Ministero del Lavoro.

Punti cardine della vigente normativa sono così riassunti:

1) L’assenza dal lavoro è equiparata a malattia nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o di quarantena precauzionale, disposti dall’operatore di sanità pubblica.
Quindi certificata dalla ASL.

2) I periodi di quarantena non sono computati ai fini del periodo di comporto.

3) Il lavoratore deve produrre, nelle modalità già previste dalla normativa vigente, il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante è tenuto a indicare, se disponibili, gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.

Se non si è in possesso degli estremi del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, il certificato può essere comunque inoltrato dal medico curante attraverso i consueti canali. Le informazioni relative al provvedimento, nel caso di lavoratore avente diritto alla tutela previdenziale della malattia, potranno essere acquisite dall’INPS successivamente.

4) Non è possibile riconoscere la tutela previdenziale nei casi in cui il lavoratore in quarantena continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività presso il proprio domicilio, mediante forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio, smart working o telelavoro.
In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa e viene erogata la normale retribuzione.

Lavoratori con handicap grave (art. 3 comma 3 della legge 104/1992) o a rischio (c.d. lavoratori fragili):

1) La tutela prevede l’equiparazione dell’intero periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera per i lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104) o in possesso di attestazione di condizione di rischio connesso a specifiche patologie.

Quindi non malattia ma parificazione a degenza ospedaliera.

2) Sono richiesti il possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (comma 3, legge 104/1992) o il possesso della condizione di rischio connesso a specifiche patologie indicate nella norma derivanti da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita e attestate dagli organi medico legali presso le AASSLL.

Sulla delicata materia dei lavoratori fragili, sulla tutela della malattia per la quarantena o sulla sorveglianza sanitaria è opportuno segnalare il testo del messaggio n. 171 del 15/01/2021 pubblicato sul sito istituzionale dell’INPS, con richiamo all’ultima legge di bilancio (Legge 178/2020)

Con il messaggio 15 gennaio 2021, n. 171 l’Istituto fornisce indicazioni sulle novità, introdotte dall’articolo 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), riguardo la tutela:

1. della malattia per i lavoratori privati posti in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, con sorveglianza attiva, e per

2. i lavoratori fragili.

Per quanto riguarda i primi, dal 1° gennaio 2021 è stato eliminato l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare.

Per i lavoratori fragili, pubblici e privati, è stato invece introdotto un nuovo periodo di tutela dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021. Per questi lavoratori è stato anche prorogato, per lo stesso periodo, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. Per ulteriori informazioni in merito alle tutele e alle prestazioni economiche a favore dei lavoratori fragili, si rinvia al messaggio 9 novembre 2020, n. 4157.

In ordine di tempo, infine, si segnala il c.d. decreto “Sostegni” (DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 – Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19. (21G00049) (GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021).

Per le finalità connesse alla nostra patologia, il decreto dispone che per i lavoratori fragili e per i lavoratori con disabilità grave pubblici e privati, qualora la prestazione lavorativa non possa essere resa in smartworking, il periodo di assenza dal servizio fino al 30 giugno 2021 è equiparato al ricovero ospedaliero ed i periodi di assenza non sono computabili ai fini del comporto.

Peraltro, dal 16 ottobre 2020 fino al 30 giugno 2021, si conferma che i lavoratori fragili svolgano di norma la prestazione lavorativa in smartworking, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 15). (fonte www.lavoro.gov.it).

Vorrei infine (ri)fare una breve considerazione sul concetto di “lavoratore fragile”, che riguarda il lavoro, da non confondere con quello di “estremamente vulnerabile”, che invece riguarda il “Piano vaccinale”.

La malattia diabetica non è contemplata ai fini della nozione di lavoratore cosiddetto fragile, quello, per intenderci, di cui all’art. 26 del decreto Cura Italia, e le ultime disposizioni a riguardo ci consentono al più ed ove possibile lo smartworking.

Infatti le disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.

Noi non siamo immunodepressi, abbiamo una malattia autoimmune. E l’insulina non è farmaco o terapia salvavita ma “terapia vitale”.

Grazie per l’attenzione.

 

Avv. Umberto Pantanella

 

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