Handicap ed invalidità. Le differenze.

L’invalidità civile.

La nozione di “invalidità civile” è contenuta, a far tempo dal 1971, nella Legge 30 marzo 1971, n. 118 (“Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.”, (pubblicata nella G.U. 2 aprile 1971, n. 82) – secondo la quale:

“si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazione congenita e/o acquisita (comprendenti) gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, o se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.”

Dunque per il Legislatore l’invalidità civile consiste nella riduzione della capacità lavorativa, alla quale, secondo la legge viene attribuita una percentuale.

Il minore ovviamente non ha ancora la capacità lavorativa, e quindi deve avere difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età.

Nel criterio di valutazione (cfr. art. 1, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509) occorre stabilire la determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa avuto riguardo all’organo o l’apparato, sede del danno anatomico o funzionale, secondo apposite tabelle.

E’ opportuno chiarire che la detta riduzione non comporta l’impossibilità di un inserimento lavorativo, bensì la difficoltà di eseguire una determinata attività nei modi e nei limiti considerati per un individuo c.d. normodotato.

 

L’handicap e la Legge n. 104/1992.

Diversa è la nozione che il Legislatore del 1992 ha inteso dare allo stato di “handicap”, in cui si ha riguardo alla difficoltà d’inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata.

Non vi è alcuna differenza tra maggiore o minore età (come avviene invece per l’invalidità).

La Legge 104/92 denominata «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» considera la condizione di svantaggio sociale della persona gravata da handicap rispetto ad altra persona ritenuta “normale”, cioè la difficoltà d’inserimento sociale della persona dovuta alla patologia o alla menomazione di cui è affetta.

“É persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”, secondo l’art. 3, comma 1.

Diversi sono i criteri di valutazione dei due accertamenti (invalidità ed handicap) e non sempre possono essere tra loro collegati (si può ottenere lo stato di handicap grave anche in assenza il riconoscimento di un’invalidità civile, ed anche quando la malattia o la menomazione non ha abbia dato luogo a un 100%, di invalidità è possibile il riconoscimento di una situazione di handicap con gravità).

Lo stato di handicap previsto dalla Legge 104/92 riguarda una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e che è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione; e la valutazione non verte, dunque, solo sull’accertamento di tipo fisico, ma anche sulle conseguenze di tipo sociale che la minorazione comporta, e può arrivare al riconoscimento di handicap grave (art. 3, comma 3 della Legge 104/92).

“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici” (comma 3, art. 3, L. 104/92)

Possiamo dunque, anche in un’unica domanda, presentare istanza all’INPS per il riconoscimento dell’invalidità civile e per lo stato di handicap, ma occorre tenere presente che i benefici che la legge accorda all’una e all’altro sono diversi.

Ne riparleremo prossimamente.

Come dice un mio Collega, “conoscere il diritto è un diritto”. Di tutti.

 

Umberto Pantanella