Diabete e patente di guida. I requisiti psico-fisici e la visita in Commissione.

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Il testo vigente dell’art. 119 Codice della Strada, intitolato “Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida stabilisce che:

1. Non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all’art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

Dunque il requisito primario è la sicurezza nella conduzione e, per quanto riguarda il diabete, considerato come malattia che determina un deficit funzionale, sappiamo già che è necessario che l’accertamento dei requisiti sia effettuato da “medici specialisti nell’area della diabetologia e malattie del ricambio dell’unità sanitaria locale che indicheranno l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida”. (Art. 119- 2.bis.).

Eccezionalmente, e vedremo quando e perché, l’accertamento sanitario viene effettuato della Commissione Medica.

Infatti, secondo il comma 4 dell’art. 119 c.d.s.:

“L’accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:

a) dei mutilati e minorati fisici.

b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;

c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;

d) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida;

d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell’espressione del giudizio finale.

Dunque, all’infuori dei casi in cui, all’esito della visita del medico specialista diabetologo, sorgano dubbi sull’idoneità e la sicurezza della guida, (lettera d) o si debba conseguire o rinnovare altra patente diversa dalla B (C, D, CE, DE), secondo la lettera d-bis, non si effettua la visita presso la Commissione Medica.

(segue …)

Umberto Pantanella