Diabete 1 ritardo intellettivo: 104

D: Buonasera Avvocato,

mio figlio di 10 anni affetto da “diabete tipo 1” dal 13 gennaio di quest’anno ha ricevuto adesso anche la certificazione (da centro accreditato) di “ritardo intellettivo” (con conseguenti disturbi dell’apprendimento) e quindi ci hanno consigliato di fare domanda per la 104 affinchè

possa avere l’insegnante di sostegno.

Ci accingiamo quindi ad attivare la procedura per la 104 tramite il medico curante e il patronato ma vorrei sapere se:

– il medico deve inserire in un’unica domanda sia per il diabete che per il ritardo intellettivo?

– oppure se occorre fare 2 domande?

– l’indennità di frequenza in questo caso è una unica?

Grazie per la cortese risposta.

 

A. B.

 

R: Gentile Signora,

ritengo necessario fare alcune distinzioni.

Diabete di tipo 1 e ritardo intellettivo sono senz’altro patologie diverse  e distinte. Entrambe possono comportare un giudizio di invalidità  e di handicap, a seconda del grado e della misura in cui incidono nella vita di relazione del minore.

Le parlo di invalidità perché l’indennità  di frequenza presuppone una domanda ed un riconoscimento di invalidità civile.

Intanto, nella fase cosiddetta sanitaria,  che precede quella amministrativa, il medico ha l’obbligo di indicare con esattezza tutte le patologie e la loro diagnosi. Inoltre, poiché per ottenere sia il riconoscimento di invalidità, sia di handicap la procedura di accertamento è

uguale, vi è la possibilità, a richiesta, di unificare le visite di accertamento, e la domanda di accertamento dell’invalidità civile e quella dell’handicap possono essere proposte congiuntamente, senza essere sottoposti a due diverse visite (Art. 6, della Legge 80/06).

L”indennità di frequenza è unica e non dipende dal numero delle patologie ed è disciplinata dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289, ed è erogata ai “mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di

guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”.

E’ una prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età, ed è una prestazione assistenziale, anche legata al reddito.

Dunque presuppone il riconoscimento di una invalidità civile, che nel minore di 18 anni, non essendo idoneo a produrre reddito da lavoro come per un adulto, consiste nella “difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”.

È  concetto diverso dall’handicap di cui alla legge  104/1992, che all’art. 3 comma 1, stabilisce persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di

integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Ora, il  “ritardo intellettivo” può essere considerato disabilità e dunque consente di richiedere ed ottenere a norma della Legge 517 del 1977 l’insegnante di sostegno,  e contestualmente, può essere anche considerato come handicap, ai sensi della Legge 104 del 1992.

Va doverosamente aggiunto che la certificazione di disabilità  e di handicap (grave o non grave) non è né  assoluta né illimitata nel tempo, e quindi può avere valore per un determinato periodo, come un anno, o un ciclo scolastico.

Dal riconoscimento o meno della situazione di gravità, dipendono anche le ore assegnate al sostegno.

Quando l’handicap è  riconosciuto come non grave, secondo l’art. 3 comma 1 della legge (“È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di

integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”), l’insegnante di sostegno sarà assegnato per un periodo stabilito in frazioni dell’orario complessivo, distinguendo scuola d’infanzia, primaria,  e secondaria.

ln caso di riconoscimento di condizione più grave, prevista dal comma 3 dell’art. 3 della legge 104 del 1992, (e cioè  “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale

permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”), si avrà diritto fino al totale sostegno del docente dedicato, sempre in base al grado della scuola (‘infanzia, primaria, e secondaria).

Cordialità

 

Avv. Umberto Pantanella