104 e trasferimento

D: Egregio Avvocato Pantanella,

avendo riconosciuta la L.104, art.3 comma 1, ho capito che non posso scegliere la sede lavorativa ma posso rifiutare un eventuale trasferimento.

Mi può dare delucidazioni?

Grazie.

A. C.

 

 

R: Gentile A.

la Legge 104/1992 prevede all’art 33 comma 5 che “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.”

Il Comma 3 del citato art . 33 prevede che  vi sia la dichiarazione di  handicap in situazione di gravità, la cui nozione è specificata nell’art. 3), comma 3) della stessa legge che stabilisce:  “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale,

correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei

programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.

Poiché Le è stata riconosciuta la sola condizione di handicap di cui all’art 3 comma 1)  ma non la connotazione di gravità, ritengo che Lei non possa rifiutare un eventuale trasferimento.

Spero da averLe fornito le delucidazioni richieste e La saluto cordialmente

Avv. Umberto Pantanella