Dei diritti e dei doveri. Diabete e lavoro

Il diabete è una malattia che può determinare situazioni di svantaggio (o handicap), e invalidità civile o invalidità (o inabilità) parziale o totale al lavoro.

La legge appresta, al malato diabetico, il riconoscimento dell’handicap, anche grave, o dell’invaliditá, e in relazione alla percentuale riconosciuta, gli consente la tutela nel mondo del lavoro, al pari di ogni persona riconosciuta disabile.

Sin dal momento dell’assunzione, nello svolgimento del lavoro, nella sottoposizione a turni di lavoro, nell’assegnazione di mansioni compatibili con la patologia, nella scelta della sede di lavoro, nei permessi e nelle assenze.

Si tratta di un principio elementare del nostro ordinamento statale. Eguaglianza e parità.

Non siamo privilegiati, non approfittiamo del datore pubblico o privato, e non siamo obbligati per legge ad essere riconosciuti invalidi o handicappati, in quanto la domanda per il riconoscimento è volontaria.

Abbiamo gli stessi diritti e gli stessi doveri di un lavoratore non affetto da alcuna patologia. Se così non fosse, saremmo noi a discriminare.

Non possiamo accedere ad alcuni lavori, o partecipare a selezioni per Forze Armate, o carriere equiparate, o pilotare un aereo di linea, e comunque non possiamo essere adibiti a mansioni ritenute gravose o pericolose, per noi e per gli altri.

Mi sembra anche questo un principio di ragionevolezza e di buon senso.

A nessuno, che io ricordi per esperienza personale professionale, è stato mai inflitto un provvedimento disciplinare sanzionatorio per un episodio di ipoglicemia o iperglicemia durante l’orario di lavoro, a condizione sempre, però, che la patologia fosse nota e conosciuta al datore di lavoro, che noi abbiamo il dovere di informare.

Così come è sempre possibile concordare una certa flessibilità negli orari, nei turni, e finanche nelle mansioni, con il datore di lavoro. Il rapporto di lavoro è regolato dal CCNL, ma non è affatto impedita alcuna deroga “in melius”.

Ove non fosse possibile, abbiamo sempre la possibilità che a decidere sia il Giudice del Lavoro.

E la tutela, paradossalmente, è ancora più marcata in assenza di complicanze invalidanti.

La legge n. 115 del 16 marzo 1987, che é una legge quadro dedicata al diabete, all’art. 8 sancisce che il diabete privo di complicanze invalidanti “non costituisce motivo ostativo al rilascio del certificato di idoneità fisica per l’iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado, per lo svolgimento di attività sportive a carattere non agonistico e per l’accesso ai posti di lavoro pubblico e privato, salvo i casi per i quali si richiedano specifici, particolari requisiti attitudinali”.

Di fronte ad una discriminazione o ad un diritto negato abbiamo le tutele giuridiche, frutto di anni di battaglie politiche e sociali.

Ma contro il pessimismo, l’auto-isolamento, e il timore di chiedere perché convinti di non ottenere nulla di quanto ci spetta, non c’è rimedio.

 

Umberto Pantanella