Scelta prioritaria sedi disponibili

Domanda: egregio Avvocato,

sono diabetica di tipo 1 dal 1985, ho 45 anni, insegno da tre. Ho una percentuale di invalidità del 60%. Questa percentuale però non mi è utile per avere una precedenza nella scelta della sede, cosa che penso determinante in un’ottica di prevenzione. La prima sede che ho avuto con l’immissione in ruolo è stata in una provincia diversa da quella in cui abito, adesso che ho chiesto il trasferimento nella mia provincia, Napoli, ho avuto come sede una scuola non solo distante ma anche in un quartiere non facile. 
I primi due anni per me era la norma alzarmi alle cinque del mattino, cosa che mi ha sempre causato un’ipo alle 7, anche rimandando il momento dell’insulina, della colazione etc etc. adesso dovrò alzarmi alle sei ma sarò sottoposta a una situazione di stress notevole.
Sono andata a un sindacato e, esposto il problema, mi hanno detto: “ma non ha un genitore anziano a cui poter fare la 104? Non può fare l’aggravamento?” 
E’ possibile che dopo 30 anni di diabete devo sentire questa risposta? Noi scommettiamo sulla prevenzione ma lo Stato come ci aiuta? Personalmente non ho bisogno dei tre giorni al mese per visite mediche ma la scelta della sede mi aiuterebbe molto.

Cosa posso fare? Le sembra un discorso valido e da portare avanti?
Vorrei aggiungere che non ho la macchina perché con lo stipendio di insegnante non posso permettermela, ma questo è un altro discorso. Grazie

F. C.

 

Risposta: Gentile F.

con una percentuale di invalidità civile del 60% non si ha diritto alla scelta prioritaria tra sedi disponibili.
Nel suo caso, insegnante immesso in ruolo, e dunque impiegato pubblico, solo la persona con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli Enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto alla scelta prioritaria tra le sedi disponibili e ad avere precedenza in sede di trasferimento a domanda, come previsto dall’art. 21 Legge n. 104/92.
Dunque solo attraverso la procedura amministrativa presso l’INPS,  che accerti l’aggravamento della percentuale di invalidità,  sarà possibile accedere ai benefici della scelta della sede e del trasferimento.

Spero di esserle stato utile e la saluto cordialmente

Avv. Umberto Pantanella