La visita medica da parte della Commissione Medica per il riconoscimento dell’handicap e dell’invalidità. L’esito della visita medica ed il giudizio

Dopo l’apertura del fascicolo telematico, di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate, la Commissione medica incaricata di sottoporre l’interessato a visita acquisisce il fascicolo elettronico dell’interessato contenente la domanda telematica, completa del certificato medico.

La Commissione, dopo aver effettuato la visita, redige il verbale medico in formato elettronico, nel quale troverà precompilati i campi relativi alla sezione anagrafica.

 

Nel verbale sono registrati tutti i dati della visita, quali i dati identificativi della Commissione; i  dati anagrafici; gli estremi del documento di riconoscimento; gli antecedenti lavorativi; la tipologia della domanda (invalidità civile, cecità, sordità, o handicap); la tipologia dell’accertamento (ambulatoriale, domiciliare, primo accertamento, aggravamento, revisione); la documentazione sanitaria esibita; l’anamnesi; l’obiettività; la richiesta di ulteriore documentazione e/o ulteriori accertamenti; la diagnosi e la valutazione, con riferimento alla tipologia della domanda ed all’età dell’istante; l’eventuale indicazione di una revisione programmata.

 

A conclusione dell’iter sanitario la procedura provvede all’inoltro del verbale all’interessato con lettera a firma del Direttore della struttura territoriale INPS competente.

Il verbale inviato è in duplice esemplare: una versione integrale contenente tutti i dati sensibili e una versione contenente solo il giudizio finale per un eventuale uso amministrativo da parte del destinatario (per esempio ai fini del collocamento obbligatorio o ad uso esibizione al datore di lavoro).

 

Quanto all’invalidità, il verbale reca la percentuale accertata, cui corrisponde un beneficio ottenibile (fonte: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=46044 )

 

 

 

PERCENTUALI D’INVALIDITÀ

 

 

 

 

(*) Non si è dichiarati invalidi  in assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3.

Quanto all’handicap (Legge 104/1992), il verbale contiene i seguenti giudizi:

1. Persona non handicappata

2. Persona con handicap (articolo 3, comma 1, Legge 104/1992)

3. Persona con handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992)

4. Persona con handicap superiore ai 2/3 (articolo 21, Legge 104/1992)

 

 

Umberto Pantanella