La proprietà, la donazione e lo spirito caritatevole.

Il materiale che ci viene consegnato per la terapia, qualsiasi tipo di materiale, non è “nostro”, ci viene erogato per l’uso personale.
Questi beni non sono di nostra proprietà, ma delle Regioni, che li dispensano tramite le ASL: essi entrano nella nostra disponibilità, ma non sono cedibili, né a titolo gratuito né a titolo oneroso e in teoria andrebbero restituiti al SSN.
Art. 3, comma 1, Legge 115/1987:
“Al fine di migliorare le modalità di diagnosi e cura le regioni, tramite le unità sanitarie locali, provvedono a fornire gratuitamente ai cittadini diabetici, oltre ai presidi diagnostici e terapeutici, di cui al decreto del Ministro della sanità dell’8 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1982, n. 46, anche altri eventuali presidi sanitari ritenuti idonei, allorquando vi sia una specifica prescrizione e sia garantito il diretto controllo dei servizi di diabetologia”.

La prassi della cessione di materiale inutilizzato quindi, da un punto di vista tecnico-giuridico, non è corretta, anche se qualcuno, con lodevole spirito di servizio e di vicinanza, lo fa, in perfetta buona fede ed animato dalle più nobili intenzioni.

“Nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet” (Ulpiano)
Non si può trasmettere ad altri un diritto che non si ha o un diritto più ampio di quello che si ha.
Avv. Umberto Pantanella