Il mio bambino ha diritto all’infermiere all’asilo?

D:

Nei giorni scorsi abbiamo incontrato il pediatra di comunità con un incontro informale per chiedergli, quando il mio bimbo andrà all’asilo da settembre,  la possibilità di avere un infermiere ai pasti che gli possa somministrare o controllare l’insulina (dovremmo avere per quel periodo il microinfusore).

La prima risposta che mi ha dato è stata che l’infermiere e’ garantito dall’Asl soltanto nella misura in cui il bambino va alla scuola dell’obbligo, cosa che non riguarda quindi l’asilo (il mio bimbo ha 2 anni).

Pertanto se vorremo un infermiere dovremmo pagarlo noi. Le risulta che quella del pediatra sia una risposta corretta? Grazie anticipatamente.

Le scrivo da ….

un caro saluto

G. A.

 

R:

Gentile G.

il quesito se sia possibile avere un infermiere in asilo nido che ai pasti possa somministrare ad un bambino diabetico l’insulina o possa controllare l’uso corretto del microinfusore può essere risolto solo analizzando due profili, uno giuridico e l’altro strettamente sanitario.

Se, da un lato, non vi è un obbligo di legge per la somministrazione di farmaci da parte del personale scolastico, è altrettanto possibile ed è previsto che i Dirigenti Scolastici possano stipulare, nell’ambito dell’autonomia scolastica, accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio, o di rivolgersi ai competenti assessori al ramo, come avviene nel caso in cui non sia presente personale scolastico disponibile e formato alla somministrazione di farmaci.

Il punto di fondo è stabilire se l’asilo – nido possa essere parificato, dal punto di vista di assistenza infermieristica e della somministrazione di farmaci, alla scuola dell’obbligo, tenuto conto che il Piano sulla Malattia Diabetica, approvato il 6 dicembre 2012 nella conferenza Stato – Regioni, (in cui le Raccomandazioni del 25 novembre 2005 dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, d’intesa con il Ministero della Salute sono state ritenute incapaci di regolamentare tutte le possibili situazioni, legate alle malattie croniche come il diabete, che potrebbero verificarsi durante l’orario scolastico) non ha riempito il vuoto normativo, nemmeno per ciò che concerne la c.d. scuola dell’obbligo.

Gli asili nido ricadono sotto la competenza e la vigilanza di Regione e Comune, come stabilito dalla legge ne favorì la costituzione, e cioè la legge n. 1044 del 6 dicembre 1971, concernente il “Piano quinquennale per l’istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato”.

Secondo la vigente normativa nazionale, che però rimanda alle Leggi Regionali, “l‘assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre anni, nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico.”

In questo contesto normativo, l’art. 6 della L. 1044/1971 stabilisce che ogni Regione fissa i criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili, tenendo presente che gli stessi devono, tra le tante finalità previste, anche essere dotati di personale qualificato, sufficiente ed idoneo a garantire l’assistenza sanitaria e psicopedagogia del bambino (art. 6, comma 1, punto 3)

Inoltre la normativa di riferimento prevede la prevenzione sanitaria e la vigilanza igienico-sanitaria che sono sono assicurate dalla Azienda ASL, territorialmente competente. In più, per le condizioni di disabilità, è prevista la collaborazione Comune/ASL per programmi di prevenzione, educazione e tutela sanitaria; e la vigilanza sul funzionamento è affidata al Comune.

Sin qui le norme sulla natura giuridica dell’asilo nido: e già l’art. 6 comma 1 punto 3, sarebbe di per sé sufficiente per ritenere sussistente un diritto all’assistenza infermieristica al minore diabetico, anche in un contesto, quale l’asilo, non considerato “scuola”.

E’ vero che la legge quadro n. 115/1987 stabilisce all’art. 8 che “La malattia diabetica priva di complicanze invalidanti non costituisce motivo ostativo al rilascio del certificato di idoneità fisica per la iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado….” e che nel silenzio normativo, la dizione di “iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado” sembra far riferimento solo alla c.d. scuola dell’obbligo.

E’ altrettanto vero che anche le successive Linee Guida per la somministrazione farmaci in orario scolastico (le Raccomandazioni del 2005 emanate dal Ministro dell’istruzione e dal Ministro della Salute, (Nota prot. n. 2312 del 25 novembre 2005 – Dipartimento per l’istruzione Prot. n. 2312/Dip/Segr del 25 novembre 2005), appena richiamate, fanno riferimento alla (sola) scuola dell’obbligo.

Tuttavia, e da tempo, la scuola dell’infanzia è stata oggetto di importanti interventi legislativi.

Il D.M. 16 novembre 2012 (Regolamento recante Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione a norma dell’art. 1, c. 4 del DPR 20 marzo 2009, n. 89) e la Direttiva del Ministro della P.I. Del 27.7.2012 (Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica) e la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 – Indicazioni operative, hanno delineato come fondamentale la funzione inclusiva della scuola italiana, sin dall’infanzia, favorendo il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà, compresi quelli affetti da patologie croniche.

In tale contesto, e ferma restando che l’attuazione reale dipende dalla collaborazione tra diversi soggetti (Regione, ASL e scuola), molte regioni italiane si sono dotate di norme particolari che hanno regolamentato la somministrazione di insulina e favorito così il pieno inserimento scolastico, anche nella scuola dell’infanzia, in ragione del costante aumento dell’incidenza di casi di esordio di diabete di tipo 1 in età prescolare.

Ma non tutte le Regioni.

E’ possibile, però, prospettare una soluzione, attingendo dalle norme in tema di handicap e di invalidità.

La Legge n. 104/1992, in tema di integrazione scolastica di persona con handicap, pur occupandosi della “scuola”, stabilisce nell’art. 12 comma 1 che: “Al bambino da 0 a 3 anni, con disabilità, è garantito l’inserimento negli asili-nido.”

La legge si adopera, a maggior ragione sin dalla scuola materna al minore, per la rimozione di ogni ostacolo al diritto all’educazione e ad all’istruzione. Come appunto confermato dall’art. 12 della Legge 104/1992: ….“nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie”, questo diritto “non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap”.

Inoltre, l’art. 13 comma 2 stessa legge prevede che i Comuni possano adeguare “l’organico ed il funzionamento degli asili-nido alle esigenze dei bambini con disabilità, al fine di avviare precocemente il recupero, la socializzazione e l’integrazione, nonché l’assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.”

A maggior ragione, in caso di invalidità del minore, atteso che la Legge 30 marzo 1971, n. 118 considera invalidi “i minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.”

Concludo quindi, sulla base di queste brevi argomentazioni, che la risposta data dal pediatra di comunità, secondo cui “l’infermiere è garantito dall’Asl soltanto nella misura in cui il bambino va alla scuola dell’obbligo, e non riguarda quindi l’asilo” non possa valere nel caso di un minore di anni due, che frequenti un asilo – nido, che sia affetto da diabete di tipo 1, insulino-dipendente e che sia stato dichiarato invalido e/o con handicap.

Ciò tenuto soprattutto conto delle Linee Guida della Commissione Medica Superiore dell’INPS del novembre 2015, secondo cui,….la Commissione Medica Superiore ritiene che per i minori affetti da diabete mellito tipo 1, si debba:

  1. riconoscere in ogni caso la sussistenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri dell’età, ai fini dello status di “minore invalido” e del conseguente diritto all’indennità di frequenza;

  2. riconoscere in ogni caso la sussistenza della condizione di handicap con connotazione di gravità, con previsione di revisione al raggiungimento dell’età adulta.

E’ mia convinzione che per superare il primo diniego, si debba (ri) considerare il quadro normativo di riferimento nel suo insieme e che debba necessariamente essere acquisita la condizione di invalidità e/o di handicap del minore diabetico.

In questa ottica, scuola dell’obbligo ed asilo nido sarebbero parificate (pena una evidente disparità di trattamento da minore in età pre-scolare e minore in età scolare) e il minore da 0 a 3 anni vedrebbe concretamente attuato il suo inserimento, quale portatore di handicap o di invalidità, anche all’asilo – nido, dovendosi necessariamente considerare tale inserimento – non disgiunto dalla effettiva assistenza sanitaria – prioritario e garantito contro ogni possibilità di esclusione o disparità di trattamento.

Cordialità

Avv. Umberto Pantanella