Il diabete ed il porto d’armi.

Il nostro ordinamento punisce il reato di possesso abusivo di armi, regolato dal codice penale (art. 699 c.p.), secondo cui: “Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un’arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi. Soggiace all’arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un’arma per cui non è ammessa licenza.

Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti, è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate”.

La ratio della norma è dunque quella di sanzionare il possesso di un’arma senza l’autorizzazione comunemente nota come “porto d’armi”.

Si tratta di una licenza che può essere:

– Licenza di porto di arma per difesa personale, per la quale è necessario essere maggiorenni ed avere una ragione valida e motivata che giustifichi il bisogno di andare armati e che si ottiene con autorizzazione, rilasciata dal Prefetto, che permette il porto dell’arma fuori dalla propria abitazione, con validità annuale.

– Licenza di porto di arma lunga per il tiro a volo, rilasciata dal Questore, per uso sportivo (tiro a volo e il tiro a segno), ed autorizza il titolare al porto delle sole armi idonee all’esercizio della specifica attività di tiro, con validità di 6 anni.

– Licenza di porto di fucile per uso di caccia, che al porto di fucile per uso di caccia nei periodi di apertura della stagione venatoria.

Per il rilascio del porto d’armi, le norme vigenti contengono particolari prescrizioni che impediscono il rilascio del porto d’armi per difesa personale, quali ad esempio precedenti condanne penali e particolari prescrizioni sull’attitudine psico-fisica.

Una particolarità riguarda il diabete.

Per il rilascio del porto d’armi necessario allo svolgimento di attività di Guardia Particolare Giurata, (secondo l’art. 2 del DM Sanità del 28.4.1998) occorre al fine di soddisfare i requisiti psico-fisici (di cui al successivo art. 3), essere in possesso di un certificato anamnestico di data non inferiore a tre mesi, (il cui modello è contenuto nell’art. 25 della L. 23.12.1978, n. 833.), redatto a firma del medico di fiducia, in cui sono essere tassativamente elencati i “precedenti morbosi”, tra i quali rientra il diabete mellito, e di cui occorrerà specificare anche la terapia (insulina o ipoglicemizzanti) seguita. Il certificato però non entra nel merito della idoneità, perché questa è rimessa in via amministrativa ed esclusiva alla valutazione degli uffici medico legali, o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o dalle strutture mediche militari o della Polizia di Stato (secondo quanto previsto dall’art. 3 del DM Sanità del 28.4.1998), che possono concederla o negarla.

 

Umberto Pantanella