Ancora sulla differenza tra handicap e invalidità.

D:

Buongiorno,

sono M. A. diabetico insulinodipendente della Regione Friuli Venezia Giulia con un invalidità di 57 %.
Come posso usufruire dei permessi della legge 104 di 3 giornate mensili?
Ho letto che si potrebbe evitare di pagare il bollo auto essendo invalido, è vero?
Grazie per l’interesse,
cordialmente saluto. 

M. A.

 

R:

Gentile A,. 
la Sua invalidità non deve essere accomunata all’handicap, che invece è il requisito, con connotazione di gravità, necessario per usufruire dei permessi di di lavoro.
Infatti, mentre l’invalidità consiste nella riduzione della capacità lavorativa, in misura percentuale, l’handicap rappresenta invece una condizione di svantaggio sociale, conseguente a una minorazione e non viene espressa in percentuale.
Si tratta dunque di due diverse condizioni: una persona invalida, anche totale, può non essere riconosciuta come portatore di handicap, ed invece può essere riconosciuto soggetto portatore di handicap anche chi è invalido con una percentuale inferiore.
Per usufruire dei permessi, occorre essere quindi dichiarati portatori di handicap, con connotazione di gravità, secondo la legge 104/1993, art. 3, comma 3, e ciò a seguito di domanda da inoltrarsi all’INPS per il riconoscimento della condizione di handicap, cui segue la successiva visita in Commissione, e termina con il verbale finale.
Se il giudizio della Commissione sarà il riconoscimento di handicap con connotazione di gravità, secondo gli art. 3, comma 3 e 33, comma 6 della Legge 104/1992, Lei potrà usufruire dei permessi, che sono appunto concessi per consentire al lavoratore con handicap in condizione di gravità di prendersi cura di se stesso.

Quanto all’esenzione del bollo, sono previste quattro tipologie di esenzione:
1) Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti;
2) Disabilità con patologia che comporta grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
3) Disabilità mentale o psichica.
4) Disabilità per cecità o sordità.

Al di fuori di questi casi, non vi è esenzione dal pagamento del bollo auto.

Cordiali saluti.

 

Avv. Umberto Pantanella