Andrà a finire come per i Dico? Oppure il Testamento biologico avrà un diverso destino? Come è noto, il disegno di legge sulle unioni di fatto, che riconosce diritti e doveri per le persone stabilmente conviventi, fu approvato nello scorso febbraio dal Consiglio dei ministri, ma in seguito si arenò a causa delle dure contestazioni da parte dei cosiddetti "teodem" (della stessa maggioranza). Le norme sul Testamento biologico, grazie all'iter parlamentare, cammineranno su un percorso diverso, ma comunque accidentato, visto che in Senato si deve discutere su ben dieci testi: non sarà facile arrivare ad un "dispositivo" condiviso.
Intanto è tornato alla ribalta il "caso Welby": il gip competente ha imposto ai pm di contestare il reato di "omicidio del consenziente" all'anestesista (Mario Riccio) che il 20 dicembre scorso staccò il respiratore artificiale che teneva in vita Piergiorgio Welby. La coincidenza temporale tra la decisione del gip e l'inizio della discussione sulla legge suona come presagio negativo sulle sorti della stessa. In ogni caso il rinvio a processo è un monito nei confronti di chi vorrebbe sospendere le cure ad un parente - consenziente - al termine dell'esistenza (come è il caso di Giovanni Nuvoli, un uomo malato di distrofia laterale amiotrofica, che chiede il distacco dalle macchine che attualmente garantiscono la sua sopravvivenza).
Un fatto è noto: in altri paesi chi mette fine all'accanimento terapeutico non viene punito. Lo ha ricordato il presidente della commissione Sanità del Senato, Ignazio Marino: quando era chirurgo (trapiantologo) negli Usa, più volte ha sospeso le cure alle persone per le quali non c'era speranza. Astensione terapeutica? Certo, però se è il malato a chiedere (se è nelle condizioni di esprimersi), di interrompere la cura perché non vuole continuare la propria agonia, cosa c'è di sacrilego?
Molti dimenticano che sul Testamento biologico è dirimente l'affermazione della volontà della persona. Un diritto confermato nell'incipit di alcune proposte di direttiva anticipata di trattamento: "Affermo...il mio diritto, in caso di malattia, di scegliere tra le diverse possibilità di cura disponibili e al caso anche di rifiutarle tutte, nel rispetto dei miei principi...Intendo inoltre che le dichiarazioni contenute in questo documento abbiano valore anche nell'ipotesi in cui in futuro mi accada di perdere la capacità di decidere o di comunicare le mie decisioni ai medici curanti sulle scelte da fare riguardo ad una malattia".
Nelle disposizioni successive si può dichiarare di rifiutare la ventilazione assistita, l'alimentazione artificiale, la chirurgia d'urgenza (e altro) se due medici constatano che la persona interessata è in uno stato di incoscienza permanente, in stato di demenza o incapace a comunicare. Seguono altre disposizioni sul post-mortem, però la dichiarazione anticipata di trattamento si basa soprattutto sulla dignità dell'individuo.
Ora come possano essere interpretate queste parole come anticamera dell'eutanasia attiva (che si pratica somministrando al malato un farmaco letale), è difficile da capire. Qui siamo nell'ambito del consenso informato, anzi, nella sua estensione. Già ora quel modulo che si firma prima di essere sottoposti ad operazioni delicate, ha un preciso inquadramento giuridico: l'articolo 13 della Costituzione, secondo il quale "la libertà personale è inviolabile", e l'articolo 32, che è molto netto:"...Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". E troppo chiedere delle norme che tutelino ancor più la nostra libertà di scelta?
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