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Comunicato stampa dell'ADMS Onlus

 

Conferenza stampa del 26 Aprile 2007

Visto il persistente rifiuto di alcuni medici di base alla prescrizione dei farmaci e dei presidi per diabetici;

Visto e considerato l’illegittimità di tale comportamento;

Vista la lesione continua e ingiustificata che da esso deriva a diritti costituzionalmente garantiti, quale il diritto alla salute, all’eguaglianza e alla dignità umana del cittadino diabetico;

L’ADMS ONLUS, con la consulenza del suo studio legale, indica agli interessati quanto segue:

E’ possibile ragionevolmente affermare che il medico di base non possa legittimamente rifiutare la prescrizione di farmaci e presidi sanitari per la cura del diabete, dal momento che tale rifiuto potrebbe integrare gli estremi del reato di rifiuto di atti d'ufficio di cui all'art. 328 Cod. Pen., e precisamente di cui al primo comma di detto articolo, a mente del quale:

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.”.

Orbene, non pare esservi dubbio che i medici di medicina generale rientrino a tutti gli effetti tra i soggetti incaricati di pubblico servizio (quale è certo quello sanitario, con il quale sono convenzionati) conformemente alla definizione dell'art. 358 stesso Codice, secondo il quale:

[I]. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. [II]. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Né pare esservi dubbio che tra gli atti propri dell'ufficio del medico di medicina generale rientri la prescrizione di farmaci e presidi sanitari, in conformità all'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D. L. G. S. N. 502 DEL 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ancora, appare indubitabile che i farmaci necessari ai pazienti diabetici rientrino tra i farmaci c.d. “salvavita”, la cui somministrazione non ammette ritardo alcuno, in considerazione delle gravissime complicanze cui soggiacciono i pazienti in esito a eventuali crisi derivanti dalla omessa o tardiva somministrazione di insulina.

Stante, dunque, la piena riconducibilità del rifiuto di prescrizione di farmaci e/o presidi per i diabetici da parte del medico di medicina generale nell'ambito della fattispecie delineata dall'art. 328 Cod. Pen., è lecito concludere
che il rifiuto sia “indebito”, vale a dire ingiustificato.

Tale precisazione, peraltro, merita alcuni ulteriori chiarimenti.

Si precisa che il rifiuto di prescrizione dei farmaci da parte dei medici di medicina generale ha quali uniche vittime gli assistiti diabetici, e che comunque tale rifiuto è fatto assai recente e ricollegabile direttamente ad una forma di protesta suggerita da una sigla sindacale dei medici della medicina generale.

In altri termini, mentre i medici di base prescrivono abitualmente tutti gli opportuni farmaci ad altre categorie di pazienti cronici (dai cardiopatici agli ipertesi agli asmatici e così via), solo ai diabetici viene rifiutata la prescrizione dei farmaci e presidi indispensabili alla gestione della malattia.

A ciò si aggiunga che i medici di medicina generale che oggi rifiutano ai diabetici tali prescrizioni sono i medesimi che, fino a pochissimo tempo addietro hanno sempre prescritto tali farmaci, oggi pretestuosamente negati.
Tale circostanza, di fatto, porta ad escludere anche in via logica, prima che giuridica, che detti medici possano legittimamente invocare una qualche valida ragione che li esoneri dall'obbligo di prescrivere ai diabetici i farmaci loro richiesti.

Ed infatti, è pur vero che “La prescrizione di medicinali avviene, per qualità e quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale, così come riclassificato dall'art. 8, comma 10, della legge 24.12.1993, n. 537 e successive integrazioni e modificazioni.”
(art. 50 del citato Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del d. l. g. s. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni), ma è anche vero che dinnanzi alla identicità di condizioni dei pazienti e di legislazione non v'è ragione alcuna che possa oggi esimere i medici della medicina generale dal prescrivere i farmaci che hanno sempre prescritto: così, ad esempio, non avrebbe alcun fondamento l'eccezione di un medico che sostenesse l'impossibilità di prescrivere un farmaco senza preventiva visita dell'assistito munito di certificazione specialistica, dal momento che, se non vi era necessità di visita ieri per rilasciare una prescrizione, neppure può esservi oggi.

Sia gli associati, sia l'ADMS, possiedono adeguati strumenti di difesa dei propri diritti.

I singoli associati ben potranno rivolgersi immediatamente (eventualmente prima ancora di uscire dallo studio del medico se non assistiti da testimoni) alle forze dell'ordine ogni qualvolta dovesse essere loro rifiutata la prescrizione di un farmaco salva-vita quale è l'insulina e dei presidi per iniettare il farmaco e per misurare la glicemia onde evitare gravi complicanze, magari segnalando agli agenti i rischi cui essi potrebbero andare incontro in caso di ritardata somministrazione.
Ove il medico, nonostante l'intervento della P. G., persistesse nel rifiuto di prescrizione, suggerirei l'immediata presentazione di esposto alla Procura della Repubblica competente affinché si verifichi se sussistono gli estremi del reato di cui all'art. 328 Cod. Pen. citato o di quello diverso che ritenesse l'Autorità Giudiziaria.

L'ADMS ben potrà a sua volta valutare l'opportunità di segnalare essa stessa alle Procure della Repubblica competenti tutte le violazioni di cui dovesse aver notizia.
Sia gli associati, sia l'ADMS potranno poi decidere di volta in volta se costituirsi parte civile negli eventuali procedimenti che dovessero essere avviati a carico dei responsabili o, addirittura, se proporre direttamente domanda in sede civile per ottenere ristoro dei danni patiti (a mero titolo esemplificativo, i maggiori costi e disagi per recarsi presso altro medico più distante di quello convenzionato).

Con la presente l’ADMS manifesta pubblicamente la propria intenzione di considerare non più tollerabili i disagi cui sono sottoposti gli associati in ogni caso di rifiuto di prescrizione di farmaci, con evidenziazione delle contromisure che verranno suggerite agli associati medesimi, ivi compreso il ricorso immediato all'Autorità Giudiziaria in tutte le opportune sedi, cui possono aggiungersi le segnalazioni all'Ordine dei Medici e al Tribunale del Malato.

 

Il Presidente
Michele Calvisi

 

 

26 Aprile 2007

 

 

 

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