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Interrogazione parlamentare dell'On Valerio Calzolaio su Lantus

 

Allegato B
Seduta n. 587 del 16/2/2005

CALZOLAIO. – Al Ministro della salute. -
Per sapere - premesso che:

in molte regioni non è sempre disponibile l'insulina «Lantus», indispensabile ad una equilibrata compensazione per i malati diabetici insulinodipendenti;
il farmaco è in libera distribuzione in vari paesi europei -:

come si intenda facilitare l'uso gratuito dell'insulina «Lantus» per tutti i pazienti diabetici insulinodipendenti che ne hanno bisogno in tutte le regioni italiane.

(4-13027)

Allegato B
Seduta n. 754 del 23/2/2006

Risposta. - Si precisa che con determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) del 13 giugno 2005, a seguito di richiesta della ditta titolare delle rispettive autorizzazioni all'immissione in commercio, alcune confezioni del farmaco «Lantus» (principio attivo insulina glargine) sono state riclassificate nella classe di rimborsabilità A.
Con la successiva determinazione AIFA del 9 dicembre 2005, altre confezioni di «Lantus» sono state riclassificate in classe A o C.
Per le suddette specialità medicinali rimangono invariate la classificazione ai fini della dispensazione RR (medicinali da vendersi dietro presentazione di prescrizione medica) e le condizioni e modalità di impiego proprie della distribuzione diretta. Tale modalità di distribuzione, di presa in carico e continuità assistenziale H (ospedale) e T (territorio), prevede la diagnosi e il piano terapeutico dei centri specialistici, individuati a livello regionale (prontuario della distribuzione diretta - PHT, di cui all'allegato 2 della determinazione AIFA del 29 ottobre 2004).

Il paziente, in coincidenza dei controlli periodici presso i centri suddetti, riceve in regime di assistenza domiciliare, la quantità di insulina necessaria fino al successivo controllo, con garanzia della continuità terapeutica e dell'appropriatezza della prescrizione.

Va ricordato, peraltro, che il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante «Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria», convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2001, n. 405, all'articolo 8, consente agli Enti territoriali, anche con provvedimenti amministrativi di: «stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette, con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione regionale» (cosiddette distribuzione «mista»); «assicurare l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie al trattamento dei pazienti in assistenza residenziale e semiresidenziale»; «disporre, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale».

Gli enti territoriali citati possono, pertanto, tramite le farmacie, attivare un ulteriore sistema di distribuzione della insulina «Lantus» previa stipula di specifici accordi con le rispettive organizzazioni sindacali di categoria.

Il Ministero della salute, anche se nel rispetto delle competenze istituzionali delle regioni, auspica che questo possibile sistema di distribuzione dell'insulina «Lantus» trovi applicazione nel territorio nazionale, rendendo certamente più agevole e rapido per il paziente diabetico l'accesso al farmaco.

Il Ministro della salute: Francesco Storace.

 

 

Ricevuto dall'Onorevole Valerio Calzolaio, che ritiene insoddisfacente detta risposta.